Chiarimenti sul cumulo degli incentivi nella Transizione 5.0 – Sistema Ratio


Il tema della combinazione tra differenti misure agevolative rappresenta da sempre un terreno interpretativo scivoloso per imprese e professionisti. Le recenti Faq pubblicate dal GSE il 21.02.2025, successivamente aggiornate il 24.02.2025 limitatamente al punto 4.19, hanno finalmente fatto luce su uno degli aspetti più complessi della Transizione 5.0: la corretta modalità di cumulo del credito d’imposta con altre agevolazioni finanziate da risorse europee.

La materia, storicamente caratterizzata da interpretazioni frammentarie, trova ora un inquadramento più chiaro grazie ai nuovi orientamenti ministeriali. L’origine della complessità risiede nella coesistenza di strumenti incentivanti comunitari, per loro natura non cumulabili, e misure nazionali alimentate da fonti “ibride”, ovvero finanziate parzialmente o totalmente con risorse europee.

Il quadro normativo di riferimento parte dall’art. 9 del Regolamento UE n. 2021/241, richiamato espressamente nei documenti di prassi amministrativa in materia, con particolare riguardo alla Circolare 31.12.2021 n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato. Quest’ultima ha delineato con chiarezza la distinzione tra “doppio finanziamento” e “cumulo delle misure agevolative”. Nel primo caso, si configura un divieto assoluto di rimborsare due volte lo stesso costo mediante fonti pubbliche, anche se di natura diversa. Nel secondo caso, invece, si riconosce la possibilità di combinare diverse forme di sostegno pubblico all’interno di un medesimo progetto d’investimento, purché ciascuna misura copra quote diverse del costo complessivo, senza mai sovrapporsi sulla stessa componente di spesa.

La Faq 8.6 del GSE ha fornito un contributo decisivo chiarendo che, qualora un’impresa abbia già beneficiato di un’agevolazione con intensità del 60%, il credito Transizione 5.0 potrà applicarsi esclusivamente sul residuo 40% dei costi. Questo approccio delinea due principi fondamentali: un criterio cronologico, che privilegia la prima agevolazione fruita dall’impresa concedendole un’applicazione piena dell’aliquota a discapito della seconda; e un meccanismo di nettizzazione della base di calcolo per l’applicazione del beneficio successivo. Occorre sottolineare che il concetto di “fruizione” va interpretato in modo differenziato a seconda della tipologia di incentivo: per un credito fiscale potrebbe coincidere con la ricezione della comunicazione di fruizione o con il completamento degli adempimenti necessari per la spettanza, mentre per una procedura valutativa si identifica con la notifica del decreto di concessione o atto equivalente.

La successiva Faq 8.7 conferma questa impostazione anche in relazione alla possibilità di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e le agevolazioni previste per la ZES Unica Mezzogiorno, ribadendo il principio della non sovrapponibilità dei benefici sulla stessa quota di costo.

Per comprendere concretamente l’applicazione di queste regole, prendiamo in esame il caso di una piccola impresa campana che realizza un investimento rientrante sia nel perimetro della Transizione 5.0 che in quello della ZES Unica Mezzogiorno. Su un investimento di 2 milioni di euro, considerando che l’aliquota massima del credito 5.0 è pari al 45%, mentre quella della ZES raggiunge il 60%, e ipotizzando che l’impresa abbia già ricevuto la comunicazione di fruizione per il credito ZES, il calcolo del beneficio complessivo risulterebbe così articolato: 1.200.000 euro dal credito ZES (60% su 2.000.000) e 360.000 euro dal credito Transizione 5.0 (45% sui residui 800.000), per un totale di agevolazioni pari a 1.560.000 euro.

Un ulteriore aspetto di rilievo, in conformità alle indicazioni fornite, concerne il superamento del criterio del limite di costo sostenuto ai fini del calcolo del cumulo, come disciplinato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23.07.2021 n. 9. Tale normativa prevede che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni applicabili agli stessi costi, a condizione che la somma dei benefici concessi non ecceda l’ammontare del costo effettivamente sostenuto.



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